La bonifica di siti contaminati riveste un ruolo strategico nella pianificazione territoriale locale in quanto consente di recuperare aree compromesse da fenomeni di contaminazione, potenziali rischi per l’ambiente e la salute dell’uomo e costituisce un’importante occasione per la riqualificazione di un ambito territoriale.

Il fine di una bonifica è quello di salvaguardare l’ambiente e la salute e restituire le aree al loro uso pregresso o ad un utilizzo differente, eventualmente introducendo dei vincoli o delle limitazioni d’uso.

Per definizione normativa la bonifica è “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento/le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello inferiore alle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)/Contaminazione (CSC)” (art. 240 di D.Lgs. 152/2006); essa implica un forte intreccio di tematiche ambientali, economiche e normative, che condizionano notevolmente la sostenibilità degli interventi e conseguentemente la loro attuazione: la fattibilità economica del risanamento si lega in maniera diretta alle possibilità di riuso di queste aree e quindi alla loro valorizzazione.

Nell’iter di bonifica di un sito sono coinvolti sia soggetti pubblici (Ministero, Regione, Città Metropolitana/ Ente di Area Vasta, Comune, ARPA, ATS) che privati (soggetti interessati a vario titolo), per ottimizzare e bilanciare il rapporto tra gli interessi sociali, ambientali ed economici.

 

Le fasi del Procedimento di Bonifica

Schematizzando e semplificando, un procedimento di bonifica, consiste nelle seguenti fasi:

  1. comunicazione iniziale da effettuare agli enti di competenza, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito;
  2. definizione preliminare del modello concettuale del sito, ovvero definire le caratteristiche dello stesso e della distribuzione della contaminazione.
  3. predisposizione del Piano di Caratterizzazione qualora l’indagine preliminare accerti il superamento delle CSC, consistente nella raccolta di dati storici finalizzata alla ricostruzione di tutte le attività produttive che si sono succedute sul sito, luoghi di accumulo e stoccaggio di rifiuti e/o materie prime, vasche e serbatoi interrati e/o fuori terra, pozzi disperdenti, reti di sottoservizi, etc., e verifica della eventuale presenza di centri di pericolo. Viene quindi definito un protocollo di campionamento ed analisi, con l’indicazione dell’ubicazione e della tipologia delle indagini, del set analitico e delle metodiche analitiche, in modo da acquisire dati rappresentativi delle condizioni del sito;
  4. svolgimento delle attività di campo in contraddittorio con ARPA ed esecuzione delle analisi di laboratorio;
  5. redazione dell’Analisi di Rischio sito-specifica finalizzata alla determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) accettabile per quel sito specifico: nel caso in cui le concentrazioni dei contaminanti presenti in sito risultano inferiori alle CSR il sito è classificato “non contaminato” ed il procedimento di bonifica avviato si conclude; nel caso in cui le concentrazioni dei contaminanti presenti in sito risultano superiori alle CSR il sito è classificato “contaminato” ed il procedimento di bonifica prosegue;
  6. redazione del Progetto Operativo di Bonifica, che individua gli interventi di bonifica del sito, le tecnologie applicabili, i costi ed i tempi previsti per la bonifica e viene approvato da parte dell’autorità competente (Ministero dell’Ambiente, Regione o Comune)
  7. collaudo degli interventi di bonifica, da parte di ARPA, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti: i risultati dei collaudi sono riportati in una specifica Relazione Tecnica, a seguito della quale Città Metropolitana/Ente di Area Vasta provvede a certificare l’avvenuta bonifica
  8. redazione della certificazione di avvenuta bonifica, effettuata dall’Autorità Competente, a seguito dei collaudi svolti da ARPA.

 

Un procedimento di bonifica si può attivare a seguito di:

  • notifica da parte del soggetto responsabile dell’inquinamento (art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
  • accertamento da parte della Pubblica Amministrazione (art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
  • richiesta da parte di un soggetto interessato non responsabile della contaminazione (art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

L’esecuzione di un’indagine ambientale preliminare all’attivazione di una eventuale procedura di bonifica può essere espressamente richiesta da regolamenti regionali e/o comunali (Regolamenti Locali di Igiene, Regolamenti Edilizi) ad esempio nel caso di dismissione di attività produttive, di rimozione di serbatoi interrati, di rimozione di rifiuti abbandonati, etc..

Socrate S.r.l. supporta i propri clienti dallo sviluppo del Progetto di caratterizzazione sino alla messa in sicurezza o bonifica del sito contaminato.